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Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 18 marzo 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-13;50~art3 · fonte su Normattiva