Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 13 — Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari

Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art13 · fonte su Normattiva