Art. 13 — Pubblicità del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari
Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalita' stabilite a norma dell'articolo 122".
Testo vigente dal 28 dicembre 2005
