All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attivita' riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco".

Testo vigente dal 28 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art38 · fonte su Normattiva