Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 8 — Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari

All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
  • a)soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
  • b)soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
  • c)coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
  • d)societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
  • e)altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
  • b)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
  • a)dell'entita' del patrimonio della banca;
  • b)dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
  • c)dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie". All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";
  • b)al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis". (1) ((2)) --------------- AGGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha stabilito che "le disposizioni di cui al comma 2, del presente articolo, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006". --------------- AGGGIORNAMENTO (2) Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). "

Testo vigente dal 12 marzo 2006

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