Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
Art. 25 — Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione
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Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la CONSOB e la Banca d'Italia";
- b)all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: ", adottate d'intesa con la CONSOB";
- c)all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la CONSOB". Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB. ((1)) Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalita' previdenziali. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: "l'unitarieta' e" sono soppresse. --------------- AGGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. ".
Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 12 marzo 2006
