Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

Art. 8 — Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari

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All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
  • a)soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
  • b)soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
  • c)coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
  • d)societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
  • e)altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
  • b)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
  • a)dell'entita' del patrimonio della banca;
  • b)dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
  • c)dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie". All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con societa' controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le societa' da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate";
  • b)al comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2 e 2-bis".

Testo in vigore dal 28 dicembre 2005 al 1 marzo 2006

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