Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Art. 1 — Titolo professionale
Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale.
Testo vigente dal 28 febbraio 1963
