Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

Art. 2 — Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della, professione di geologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dall'ordinamento delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione. Il geologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art2 · fonte su Normattiva