Ordinamento della professione di biologo
Art. 1 — Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.
Testo vigente dal 16 giugno 1967
