Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni. Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attivita' esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attivita' che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art14 · fonte su Normattiva