Art. 6 — Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti
All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica. Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.
Testo vigente dal 28 febbraio 1963
