Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

Art. 6 — Iscrizione all'albo di professori universitari e liberi docenti

All'albo professionale dei geologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati del gruppo geomineralogico, limitatamente alle discipline Con applicazioni professionali di indole geologica. Possono altresi' essere iscritti i laureati in scienze naturali che abbiano esercitato attivita' di specialisti in campo paleontologico per almeno tre anni.

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art6 · fonte del testo