Art. 48 — Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria
Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali,((medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria)), i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 maggio 1970, n. 274
1La L. 10 maggio 1970, n. 274, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo vigente dal 4 giugno 1970
