Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Art. 11 — Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica
Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica. Per le finalita' di cui al comma 1:
- a)sono promossi specifici percorsi formativi nelle universita' pubbliche attraverso la possibilita' di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica; sono altresi' previsti specifici percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici agrari pubblici, anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio;
- b)in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, una quota parte delle risorse del Fondo medesimo e' destinata alle attivita' di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica. A tal fine, il decreto di riparto del Fondo, di cui al comma 2 del citato articolo 7 del medesimo decreto legislativo, stabilisce la misura massima della quota da destinare al CNR per lo svolgimento delle predette attivita';
- c)nel piano triennale di attivita' del CREA, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica;
- d)almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 9 e' destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli operatori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, compresi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 13, e mettono a tal fine a disposizione i terreni di cui dispongono. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 23 marzo 2022
