Art. 18 — Sementi biologiche
Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorche' non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo puo' essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalita' di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varieta' inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantita' limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purche' prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantita' di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantita' si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.
Testo vigente dal 23 marzo 2022
