Art. 3 — Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
- a)quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
- b)quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1 Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2014, n. 190
1La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, e' ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento".
Testo vigente dal 1 gennaio 2015
