L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e' autorizzata ad importare in via definitiva l'olio di oliva proveniente dalla Tunisia, acquistato ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 196, ed attualmente immagazzinato in deposito doganale allo stato estero. La stessa Azienda e' autorizzata altresi' a collocare il suddetto prodotto sul mercato comunitario o su quello extracomunitario, previa audizione degli organi comunitari competenti, alle condizioni che saranno stabilite dal C.I.P.E. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 196, e' abrogato.

Testo vigente dal 23 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;471~art1 · fonte del testo