PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TUNISIA ARTICOLO 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a. Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a e nella colonna c di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b. Per i quantitativi importato in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c. 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d. Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000. 6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla colonna e, la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-1-art1 · fonte su Normattiva