1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46.000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 Ecu/100 kg all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'. 2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunita' europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunita' in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea puo' adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione. 3. Le Parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva