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[1]Viene assegnato, per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per le rispettive famiglie, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

  • a)al personale che, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;
  • b)al personale che, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione oppure dalle costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici, anche di altre Amministrazioni dello Stato. Il trattamento stabilito dal presente articolo e' ammesso in quanto il passaggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed e' applicato in relazione al grado rivestito all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no inscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia compiuto, sia presso le Ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso Uffici delle costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nelle amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensioni nei casi di esonero per inabilita' fisica non dipendente da cause di servizio.

[2]Lo stesso trattamento verra' mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per il personale che ne abbia fruito durante l'attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art10 · fonte del testo