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[1]E' conservato ad personam, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti da accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

[2]1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato in attivita' di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

  • a)al personale trasferito dall'Amministrazione dello ferrovie dello Stato all'Avvocatura generale dello Stato, in forza dei Regi decreti 13 gennaio 1924-II, n. 9, e 1° maggio 1925-III, n. 591;
  • b)al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del Ministro per le finanze 1° luglio 1923-I, n. 1476, e in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;
  • c)agli Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;
  • d)ai funzionari del cessato Regio ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre del 1922-I gia' fruivano di tale trattamento in base all'articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;
  • e)al personale stabile rimasto definitivamente presso le Societa' gia' esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la Societa' delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

[3]2° il trattamento stabilito dall'art. 11, comma 3° del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

[4]3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

  • a)al personale a riposo del gia' Regio commissariato o delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;
  • b)al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;
  • c)al personale delle Societa' gia' esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905 e a quello della Societa' italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;
  • d)al personale collocato a riposo dalla Societa' per la ferrovia sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee gia' esercitate dalle Societa' suddette;

[5]4° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare:

  • a)in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici da cui presentemente dipendono, al personale in attivita' di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ed alle rispettive famiglie;
  • b)in quanto attualmente godano della concessione in base a preesistenti disposizioni di legge, ai funzionari, commessi ed agenti in attivita' di servizio del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e alle rispettive famiglie.

[6]Tale trattamento e' conservato, dopo il collocamento a riposo dell'agente, ma non dopo il suo decesso;

[7]5° il rilascio delle concessioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 26 giugno 1927-V, n. 1570, ammesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 11 dicembre 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art11 · fonte del testo