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Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, buoni bagaglio, lettere di porto e di vettura e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze salone, ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale dei documenti di viaggio e di trasporto rilasciati.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955
