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[1]Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato sono concesse:

[2]1° ai Principi ed alle Principesse Reali d'Italia;

[3]2° ai Cardinali residenti in Italia;

[4]3° ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, alle loro consorti e vedove;

[5]4° ai Ministri Segretari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica;

[6]5° ai Ministri di Stato, alle loro consorti e vedove;

[7]6° al Ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo aiutante, al Gran cacciatore e al Grande scudiere della Maesta' il Re ed Imperatore;

[8]7° agli Accademici d'Italia, ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti;

[9]8° ai Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ai Ministri Segretari di Stato delle Comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie) usciti di carica;

[10]9° a) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

  • b)ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti delle Ferrovie dello Stato;
  • c)ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
  • d)al Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni;
  • e)al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; siano in carica che usciti di carica.

[11]La concessione per i funzionari di cui alle lettere c) e d), usciti di carica, e' ammessa in quanto i medesimi abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

[12]10° ad personam all'ex Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;

[13]11° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Ordine di Malta, indicati dalle rispettive Presidenze.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art2 · fonte del testo