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[1]Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per la intera rete o per determinate percorrenze:
[2]1° secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dalla presente legge:
- a)al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
- b)al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
- c)al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie;
- d)al personale dell'Avvocatura dello Stato;
- e)al personale sanitarrio fiduciario delle Ferrovie dello Stato; 2° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o per prestazioni nell'interesse della Amministrazione stessa per la esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonche', a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;
[3]3° agli amministratori e impiegati di societa' concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;
[4]4° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto, nonche' agli amministratori e al personale delle amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
[5]5° al personale di amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario, o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validita' limitata anche nel tempo.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955
