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L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni, i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante della Amministrazione ferroviaria.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955
