Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni, i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante della Amministrazione ferroviaria.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art5 · fonte del testo