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[1]I biglietti di servizio vengono rilasciati:
[2]1° al personale di cui all'art. 3, punto 1°, e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;
[3]2° alle persone di cui all'art. 3, punti 2° e 5°, alle condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri impianti ferroviari dello Stato, nonche' a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'Azienda ferroviaria;
[4]3° ai Cardinali residenti all'estero.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955
