Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955. 390 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

tolto: 1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

tolto: a) al Ministro per le comunicazioni in carica e al Sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sottosegretario medesimi, nonche' al Capo di Gabinetto del Ministro per i lavori pubblici in carica e alle rispettive famiglie;

tolto: b) al Direttore generale, ai Vice direttori generali e Direttori aggiunti, ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano in carica che usciti di carica e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri di amministrazione, e per l'ex Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 90;

tolto: c) al personale in attivita' di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' a quello sanitario fiduciario dell'Amministrazione medesima, in attivita' di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

tolto: d) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attivita' di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

tolto: e) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie, in attivita' di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

tolto: f) al personale dell'Avvocatura dello Stato, in attivita' di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 2° al personale di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'art. 3, punto 4° e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti;

tolto: 3° al personale doganale in attivita' di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e impianti delle Ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione e' ammessa per le rispettive famiglie;

tolto: 4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, al personale della Corte dei conti in attivita' di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'Ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art7 · fonte del testo