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[1]I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

[2]1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

  • a)al Direttore generale, ai Vice direttori generali, ai Direttori aggiunti ed ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, e alle rispettive famiglie. Per gli ex Consiglieri di amministrazione o per l'ex Capo Gabinetto del Ministro per le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 9°.
  • b)alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicate nell'art. 7, punto 1°, lettere c) d) ed e) e alle rispettive famiglie;

[3]2° al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio di cui all'art. 3, punto 4°, e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti. La tariffa da applicarsi, per i biglietti di cui al presente articolo, e' quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale C.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 20 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1476~art9 · fonte del testo