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I biglietti gratuiti sono concessi:

  • 1)a) ai Cardinali residenti all'estero;
  • b)agli ex Senatori e Deputati nonche' a quelli, che fecero parte dell'Assemblea costituente - in numero di sei all'anno e per il periodo di anni cinque - sempre quando non abbiano diritto alla carta di libera circolazione;
  • 2)in conformita' delle norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge e alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7;
  • a)al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;
  • b)al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonche' alle rispettive famiglie;
  • c)al Direttore generale ed ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attivita' di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;
  • d)ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;
  • e)al personale, in attivita' di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;
  • f)al personale, in attivita' di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed alle rispettive famiglie;
  • g)al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;
  • h)ai funzionari in attivita' di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;
  • i)al personale, in attivita' di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;
  • l)al personale delle Dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso gli uffici, le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie;
  • m)al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie;
  • n)agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;
  • 3)agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c), nonche' alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi. Alle categorie di cui alle lettere a), b), o), d), e), f), del punto 2) in luogo dei biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi biglietti chilometrici nei limiti di percorrenza che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 23 gennaio 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art10 · fonte del testo