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Il trasporto gratuito del bagaglio e' concesso:

  • 1)secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7:
  • a)ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;
  • b)al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;
  • c)al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;
  • d)ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e usciti di carica;
  • e)al personale, in attivita' di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • f)al personale, in attivita' di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  • g)al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' ai cinque funzionari in attivita' di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente art. 7, punto 2), sub d);
  • h)al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;
  • 2)al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'art. 7, punto 3), sub c), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art12 · fonte del testo