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Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie e' concesso, secondo i limiti e le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

  • 1)al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;
  • 2)al personale previsto dalla legge in servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato dello stesso Ministero;
  • 3)al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vice direttori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  • 4)al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • 5)al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
  • 6)al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art13 · fonte del testo