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E' ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente art. 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art14 · fonte del testo