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I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, sono concessi secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

  • 1)ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per i trasporti, in carica;
  • 2)alle rappresentanze ufficiali delle due Camere del Parlamento e della Corte costituzionale;
  • 3)al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art2 · fonte del testo