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Le concessioni di viaggio, previste negli articoli precedenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, sono accordate per l'ulteriore periodo di attivita' di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:
- a)al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dall'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonche' alle rispettive famiglie. Il trattamento stabilito nella lettera precedente e' ammesso se il personale ha prestato servizio nell'Amministrazione di origine per un periodo minimo di anni dieci;
- b)al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio nel suddetto Ufficio di riscontro, oppure che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, nella posizione di distacco presso questo ultimo Ufficio, nonche' alle rispettive famiglie;
- c)al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che passi ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno quindici anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonche' alle rispettive famiglie;
- d)ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente art. 7, punto 2), sub d), che passino ad altro ufficio del Tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno venti anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno quindici anni, adibiti alle mansioni predette, nonche' alle rispettive famiglie.
- e)al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno quindici anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative delle Ferrovie e navigazioni interne, nonche' alle rispettive famiglie. Il trattamento ammesso dal presente articolo e' applicato in relazione al grado rivestito dal personale all'atto del passaggio o della restituzione o del collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 23 marzo 1968
