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Sono accordate le medesime concessioni di viaggio stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie:
- 1)al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4; agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;
- 2)al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento. Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessione di viaggio previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente art. 20 e alle condizioni ivi stabilite.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
