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Sono conservate ad personam le concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato:

  • 1)agli ex Senatori del Regno, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza sia passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'art. 5;
  • 2)agli ex Deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato per almeno tre legislature, salvo coloro che, divenuti poi Senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;
  • 3)ai Marescialli d'Italia;
  • 4)a tutti coloro, per i quali non si e' provveduto con la presente legge, che avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purche' alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto. La disposizione di cui al precedente punto 4), non si applica:
  • a)a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;
  • b)a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonche' alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del dante causa, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art23 · fonte del testo