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Agli effetti della concessione della carta di libera circolazione, nella prima applicazione della presente legge, ai Parlamentari di cui all'art. 5, punto 2) e all'art. 23, punto 2), e' computata come una legislatura:
- 1)l'appartenenza alla Consulta nazionale;
- 2)la partecipazione di durata non inferiore ad un anno a ciascun Governo dall'aprile 1944 in poi. Ai fini del computo di una legislatura e' ammesso il cumulo dei periodi di partecipazione a piu' Governi. L'Assemblea costituente e la prima legislatura della Repubblica sono computate ciascuna per due legislature.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008
