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Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art27 · fonte del testo