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Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato:

  • 1)ai Presidenti della Repubblica, ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ai Presidenti della Corte costituzionale, ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;
  • 2)ai Cardinali residenti in Italia;
  • 3)ai Giudici ordinari della Corte costituzionale, in carica;
  • 4)ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;
  • 5)al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;
  • 6)al Segretario generale della Presidenza della Repubblica ed ai Segretari generali delle due Camere del Parlamento, in carica;
  • 7)ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti usciti di carica, purche' vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;
  • 8)a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e ai direttori degli Uffici delle due Camere del Parlamento, in carica;
  • 9)ai decorati di medaglia d'oro al valor militare, per i quali le carte saranno valutate come al precedente art. 5;
  • 10)a due rappresentanti della Croce Rossa italiana ed a due rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta indicati dalle rispettive Associazioni.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art6 · fonte del testo