Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

  • 1)per l'intera rete:
  • a)ai giudici ordinari della Corte costituzionale dopo la permanenza nella carica prevista dalla Costituzione della Repubblica;
  • b)al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio, ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno due anni;
  • c)ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;
  • d)al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno due anni;
  • e)al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attivita' di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno due anni;
  • f)ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al 4°, in attivita' di servizio ed a riposo;
  • 2)per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo le norme previste nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:
  • a)al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attivita' di servizio ed a riposo;
  • b)al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attivita' di servizio ed a riposo;
  • c)al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che presta servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;
  • d)ai funzionari in attivita' di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata ed al personale in servizio dell'Amministrazione dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;
  • e)al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa presso l'Ufficio riscontro delle Ferrovie dello Stato;
  • f)ai magistrati del Consiglio di Stato assegnati alla Sezione consultiva alla quale compete di pronunciarsi sugli affari di pertinenza del Ministero dei trasporti;
  • 3)per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validita' limitata nel tempo:
  • a)a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse dell'Amministrazione, per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonche', a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni all'Amministrazione stessa;
  • b)agli amministratori ed impiegati di Societa' concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;
  • c)agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto nonche' agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
  • d)agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, nonche' ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art7 · fonte del testo