Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I biglietti di servizio sono concessi:

  • 1)secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge:
  • a)al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;
  • b)al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero dei tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonche' al personale di cui all'art. 7, punto 2), sub d) e rispettive famiglie;
  • c)al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;
  • 2)alle persone di cui all'art. 7, punto 3), sub a) e d), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-21;1108~art9 · fonte del testo