Le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonche' le controversie previste nell'art. 41 sono devolute al pretore del luogo dove e' situato l'immobile. Nel caso di coabitazione di persone o di famiglie diverse, determinata dalle leggi speciali concernenti il blocco delle locazioni, sono inoltre devolute al pretore del luogo in cui e' situato l'immobile, le controversie concernenti l'uso comune e promiscuo di locali e servizi. Il pretore potra' pure statuire, in contraddittorio del proprietario dell'immobile e con l'assistenza di consulente tecnico, sulla possibilita' di provvedere alla divisione dei locali stessi, qualora questa possa essere compiuta, a spese dei richiedenti, mediante opere di non rilevante importanza.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art29 · fonte del testo