Nell'ipotesi di immobili occupati in virtu' del provvedimento di requisizione previsto dall'art. 10 del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107, o di altro titolo non locativo di natura, temporanea, dipendente o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento, il proprietario puo' agire nei confronti dell'occupante per ottenere la disponibilita' dell'immobile. La relativa controversia e' attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove e' situato l'immobile. Il pretore fissa con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, la data di cessazione dell'occupazione. Determina, inoltre, qualora gia' non risulti stabilito o comunque non appaia adeguato, un equo corrispettivo, che sino a tale data l'occupante deve corrispondere al proprietario, senza che da cio' derivi un rapporto di locazione. Se l'occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario puo' ottenere dal pretore il rilascio immediato dell'immobile.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art32 · fonte del testo