Qualora siano necessarie importanti e improrogabili opere per conservare all'immobile la sua destinazione e il locatore, previo interpello a mezzo di lettera raccomandata, non vi provveda, il conduttore puo' richiedere al pretore l'autorizzazione a provvedervi direttamente. Il pretore, adito nelle forme dell'art. 30, sentiti, ove lo ritenga opportuno, l'ufficio del Genio civile oppure l'ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore puo' effettuare, fissando il termine entro il quale esse devono essere eseguite e il limite massimo delle spese di cui e' ammesso il rimborso nei confronti del locatore. Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, di trattenere l'importo della pigione, detratta una quota non superiore al 20 per cento, per il pagamento delle imposte e degli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione sulla misura della quota decide il pretore. Il locatore non puo' esercitare la facolta' prevista dagli articoli 4 e 6 della presente legge fino a quando il conduttore non e' soddisfatto nel suo credito.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art41 · fonte del testo