Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni, anche se parte di maggiori appezzamenti, sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente ad una area pari al doppio di quella che dovra' occupare il fabbricato. 10 Il proprietario che, conseguita la disponibilita' dell'immobile, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi dal rilascio, decade dal beneficio della esenzione previsto nel comma precedente ed incorre nella sanzioni previste nell'art. 8.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 14 aprile 1988, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione."

Testo vigente dal 21 aprile 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 437/1988

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 1988

    Perché sia in armonia con la direttiva costituzionale, contenuta nell'art. 44 Cost., di "equi rapporti sociali", ovvero di un equo contemperamento di opposti interessi - quali, sono nella specie, quelli del capitale e del lavoro - la scelta legislativa, in sé non censurabile, di privilegiare l'interesse del proprietario e della collettività alla costruzione di case di abitazione sull'interesse del conduttore del fondo alla continuazione del rapporto agrario integralmente considerato, non può non tener in adeguato conto il sacrificio che il conduttore viene a subire per la totale cessazione del rapporto prorogato e non può, quindi, non prevedere la corresponsione, a quest'ultimo, di un equo indennizzo da parte del proprietario. Per contrato con l'art. 44 Cost. è, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore di un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione. - S.nn. 107/1974; 30/1977.

    Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari · Art. 11 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 1 Norme in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 252/1984

    Altra decisione
    14 novembre 1984

    Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 44 Cost. - dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (contenente disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sarà occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttività del fondo, essendo nel frattempo intervenuta la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonché un equo indennizzo per la perdita di produttività subita dal fondo stesso (art. 43), e stabilendo all'art. 53 che l'applicazione della nuova disciplina si estenda ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, per cui, non essendosi verificata nessuna di tali condizioni nei giudizi a quibus, si appalesa indispensabile un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.

    Art. 44 cost. · Art. 11 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 50 Contratti agrari · Art. 23 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1950 al 21 aprile 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 14 aprile 1988, n. 437 (in G.U. 1a s.s. 20/04/1988, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione al conduttore d'un equo indennizzo da parte del locatore che ottenga il rilascio dell'intero fondo locato per costruirvi case d'abitazione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art11 · fonte del testo