Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio, da parte del locatore, della facolta' preveduta dall'art. 4, primo comma, numeri 1) e 2), e dall'art. 6, terzo e quarto comma, perde la sua efficacia se l'immobile stesso e' dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce all'uso in relazione al quale aveva agito. Il conduttore, nei casi previsti dal comma, precedente, ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, anche se nel possesso dell'immobile locato sia stata immessa altra persona la quale conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni. ((Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal conduttore. A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore)).

Testo vigente dal 20 agosto 1974

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 580/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    I principi generali in tema di cosa giudicata precludono che la pronuncia contenente ordine di rilascio nei confronti del conduttore, che è tenuto perciò ad ottemperarvi, resti condizionata al permanere della situazione di fatto dedotta in giudizio - (necessità abitative proprie o dei figli) sulla quale era fondato il recesso del locatore. La ratio del meccanismo ripristinatorio ovvero risarcitorio, previsto dall' art. 60 Legge 27 luglio 1978 n. 392 è ispirata al fine della tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Pertanto, la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che è tenuto ad ottemperarvi è diversa da quella di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore per il mancato utilizzo dell'immobile nel senso da lui originariamente prospettato. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 60, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392 e 8 L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1974, n. 351).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 60 Legge sull’equo canone · Art. 8 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 593/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Il verbale di conciliazione che determina il rilascio dell'immobile nel corso di un giudizio di recesso per necessita` del locatore e` nettamente distinto dal provvedimento giurisdizionale che dispone il rilascio dell'immobile la cui effettiva necessita` risulta verificata attraverso un accertamento giurisdizionale. Ma anche in questo caso - come nel caso della riconsegna conseguente a disdetta del contratto per esigenze del locatore - si tratta di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, che ha natura di negozio giuridico; riguardo ad esso e` dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo. (Manifesta infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, conv. in L. 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non consente al conduttore che abbia rilasciato l'immobile in forza di un verbale di conciliazione, di agire giudizialmente per il ripristino del rapporto e per il risarcimento del danno, nel caso in cui il locatore non abbia destinato l'immobile stesso all'uso per cui aveva promosso il giudizio). - v. S.n. 48/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 82 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 146/1980

    Questione infondata
    12 novembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 48/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1974

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1950 al 20 agosto 1974. 108 parole aggiunte.

… conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento dei danni. aggiunto: Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non puo' essere inferiore a dodici mensilita' del canone dovuto dal conduttore. A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all'esercizio effettivo dell'attivita' di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1) e 2), e 6, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art8 · fonte del testo