Il locatore puo' far cessare la proroga, dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilita' dell'immobile, nei seguenti casi:

  • 1)quando dimostra la urgente ed improrogabile necessita', verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria o dei propri figli o dei propri genitori, ovvero di esercitare nell'immobile, se non sia adibito ad uso di abitazione, la propria normale attivita' di professionista, di artigiano o di commerciante. Qualora si tratti della stessa, attivita' commerciale gia' esercitata dal conduttore, il locatore deve corrispondere un congruo compenso al conduttore che provi l'avviamento di cui il locatore si avvantaggia per effetto dell'opera del conduttore;
  • 2)quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria o dei propri parenti in linea retta, oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile, e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potra' essere esonerato dalle spese di trasloco. Il nuovo contratto e' assoggettato al vincolo della proroga. Ai fini dell'esercizio della facolta' contemplata nel precedente n. 2) il locatore, che sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga, puo' cedere al conduttore, nei cui confronti esercita la facolta' medesima, il contratto di locazione relativo a tale immobile e il locatore di questo non puo' opporsi a tale cessione, salvo che comprovi un giusto motivo.

Testo vigente dal 26 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1121/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    In tema di cessazione di proroga legale delle locazioni la legge n.253 del 1950, all'art.4, comma primo, n.2, ed all'art.6, comma quarto, si fa carico delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi un trattamento nel complesso non deteriore da quello previsto dalla legge stessa per gli enti pubblici economici. La suindicata disposizione, se pone a carico dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale, l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera tuttavia dalla dimostrazione della necessità, attribuendo rilevanza alla mera volontà di disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma primo, n.1, della legge 23 maggio 1950, n.253 <Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani>.

    Art. 3 cost. · Art. 4 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 82 Legge sull’equo canone · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 597/1987

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1987

    Non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` quando difetti la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale sollevata, ove la sua incidenza nel giudizio a quo non sia attuale ma meramente eventuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della L. 23 maggio 1950, n. 253, artt. 4 e 7 - come modificato dall'art.1 quinquies della L. 31 luglio 1975, n. 363 - in quanto non pongono limiti alla facolta` del locatore, che abbia piu` immobili locati, di scelta del rapporto dal quale recedere).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 7 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 313/1986

    Altra decisione
    31 dicembre 1986

    ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: LA PERGOLA Il redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore della cancelleria: VITALE

    Art. 3 cost. · Art. 4 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 · Art. 2 Norme correttive ed integrative degli articoli 24 e 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art4 · fonte del testo