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Gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e le lettere a) e b) dell'art. 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1948 al 10 settembre 1974
