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I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il limite massimo di eta', a condizione che anteriormente al 1° luglio 1974: abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso cantiere; ovvero sia stato addetto alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia alle dipendenze di ditte appaltatrici dei servizi inerenti al cantiere stesso; ovvero sia stato socio in cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto. Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, gli aventi diritto dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto personale e' stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale del genio civile per il Po. Gli inquadramenti di cui al primo comma hanno luogo nelle categorie di operaio qualificato, operaio specializzato ed operaio comune in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguira' nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2.

Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-15;399~art3 · fonte del testo