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Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non puo' essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 ne' essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 22 dicembre 2008
