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Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non puo' essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 ne' essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-15;399~art8 · fonte del testo