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E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1976 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977, per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione e la sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, nonche' per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili rientranti nella competenza territoriale del magistrato per il Po e la relativa manutenzione e sorveglianza.

Testo in vigore dal 26 agosto 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-15;399~art9 · fonte del testo